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Gestione Dei Rifiuti

La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dal Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto “Decreto Ronchi”) e successive modificazioni, emanato in recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare un elevato grado di protezione dell’ambiente e tutela della salute dell’uomo.

Tale disciplina è ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Particolare importanza riveste il principio in base al quale è vietato abbandonare e depositare incontrollatamente rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, oltre che immettere rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. Si tratta di un divieto importante che sta alla base di tutta la normativa in tema di rifiuti, in quanto, proprio in virtù del fatto che non è consentito abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata, essi dovranno essere avviati, dai loro produttori o detentori, ad impianti di recupero o di smaltimento debitamente autorizzati, secondo le procedure indicate nel Dlgs 22/1997.

Il Legislatore ha inteso disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti in modo tale da favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il riciclaggio e il recupero per ottenere materia prima o come combustibile o altra fonte di energia. In questo contesto sono previsti diversi strumenti per incentivare le politiche di prevenzione e recupero, nonché limitazioni per lo smaltimento che costituisce pertanto solo la fase residuale della gestione dei rifiuti.

La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, che vanno dal divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi all’obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, oltre alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Viene inoltre previsto un sistema di Consorzi per il recupero di particolari tipologie di rifiuti (rifiuti di beni in polietilene, oli e grassi animali e vegetali esausti) che si vanno ad affiancare agli altri Consorzi preesistenti che si occupano della raccolta e del recupero delle batterie esauste e degli oli usati.

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Con l’articolo 6, comma 1, lettera a), del “Decreto Ronchi” è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della direttiva 91/156/CEE del Consiglio.

In base a tale definizione per “rifiuto” deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

La definizione di rifiuto introdotta dal D1gs 22/1997 presenta un duplice criterio di identificazione del medesimo. Da una parte infatti viene definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate in allegato A”( criterio oggettivo); d’altra parte, la condizione affinché tale sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è rappresentata dal fatto che il detentore se ne disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene (criterio soggettivo).

Il duplice criterio viene ribadito nella nota introduttiva all’allegato A del “Decreto Ronchi”, riportante il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) adottato con decisione CEE 94/3, dove si specifica che un materiale figurante nell’elenco non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso ne soddisfa la definizione (1).

Il C.E.R. costituisce, quindi, una guida indispensabile nell’identificazione dei rifiuti che vengono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro settore di provenienza; in alcuni casi, piuttosto che per la loro origine, i rifiuti sono individuati in capitoli “trasversali” in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche o merceologiche (ad esempio: 150000 imballaggi, 160000 rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo).

All’interno di ogni capitolo, le tipologie di rifiuti sono individuate da un codice a 6 cifre, di cui:

  • la prima coppia di cifre individua le attività industriali generatrici del rifiuto;
  • la seconda individua il processo specifico all’interno dell’attività industriale generale;
  • la terza individua infine la singola tipologia di rifiuto.

Rimane comunque da circoscrivere distintamente l’elemento soggettivo che concorre a determinare la natura del rifiuto, ovvero stabilire la corretta interpretazione del termine “disfarsi”, la cui definizione dovrà comunque essere chiarita sia a livello nazionale, con l’approvazione di un apposito disegno di legge ancora all’esame del Parlamento, sia a livello comunitario, mediante la predisposizione di apposite linee guida.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati in base all’origine in urbani e speciali. Sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali si distinguono in pericolosi e non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità.

Rifiuti urbani

Sono classificati come rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

  • domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani;
  • provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  • provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati.

I rifiuti assimilabili agli urbani sono costituiti da particolari tipologie di rifiuti speciali di provenienza diversa da quella urbana (attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.) che presentano tuttavia delle caratteristiche simili ai rifiuti urbani (ad esempio: carta, scarti di legno, rifiuti plastici).

Per essere assimilati agli urbani, i rifiuti speciali devono essere individuati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Si ricorda in proposito che lo Stato deve ancora determinare i nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed individuare le frazioni di rifiuti sanitari che possono essere assimilati agli urbani (articolo 18, comma 2, lettera d) e articolo 45, comma 4, lettera c).

In attesa di tali nuovi criteri sono dunque assimilati ai rifiuti urbani solo i rifiuti speciali che siano stati individuati negli appositi regolamenti comunali redatti secondo i criteri già stabiliti al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

La gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento è effettuata dal Comune in regime di privativa che, invece, non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e alle attività che rientrano negli accordi di programma (articolo 21,commi 1 e 7] Viene inoltre stabilito che la gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve essere assicurata all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che, tranne i casi in cui le Regioni non stabiliscano diversamente con propria legge, sono individuati nelle Province (articolo 23).

Negli ATO le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani, coordinando gli Enti locali secondo le indicazioni del piano regionale. I Comuni di ciascun ATO devono organizzare i servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni dei piani provinciali e secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme previste dalla legge 142/1990. A regime, in ciascun ATO i costi della gestione dei rifiuti dovranno essere coperti da una tariffa omogenea che dal 1 gennaio 2003 comincerà a sostituire la TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani) sulla base dei criteri fissati con il Dpr 158/1999.

La tariffa non sarà più determinata solo sulla base della superficie da cui originano i rifiuti urbani e assimilati, ma anche in virtù dell’effettiva produzione degli stessi da parte di ciascuna utenza. La tariffa dovrà coprire l’intero costo della gestione dei rifiuti urbani e assimilati e sarà commisurata all’effettiva qualità del servizio erogato; in tal senso il produttore di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato a recupero i propri rifiuti avrà infatti diritto ad una riduzione del tributo in questione.

Nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani una fase rilevante è rappresentata dalla raccolta differenziata, definita come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee (compresa la frazione organica umida) destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. In sostanza, la raccolta differenziata è quella che consente di raccogliere le frazioni recuperabili e/o riciclabili dei rifiuti urbani; il risultato del recupero di particolari frazioni dei rifiuti urbani è rappresentato dal CDR e dai compost ottenuti a seguito della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il CDR è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e assimilati mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.

Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

Rifiuti speciali

In contrapposizione ai rifiuti urbani sono classificati come rifiuti speciali i rifiuti:

  • da attività agricole e agro-industriali;
  • da derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  • da lavorazioni industriali;
  • da lavorazioni artigianali;
  • da attività commerciali;
  • da attività di servizio;
  • da derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e rifiuti derivanti da abbattimento di fumi;
  • da derivanti da attività sanitarie;
    e inoltre:
  • macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Nel rispetto delle priorità imposte dalla legge e di seguito illustrate, i rifiuti speciali devono essere conferiti a soggetti privati debitamente autorizzati o al servizio pubblico che effettui il servizio integrativo per i rifiuti speciali.

Per determinate tipologie di rifiuti la norma prevede come destinazione obbligatoria il conferimento ai Consorzi nazionali obbligatori: è il caso degli accumulatori al piombo esausti che devono essere consegnati al COBAT, degli oli minerali usati che devono essere consegnati al COOU e dei rifiuti di beni in polietilene che devono essere consegnati al Consorzio POLIECO (2).

Rifiuti pericolosi

Sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali possono essere classificati come rifiuti pericolosi. In base alle caratteristiche di pericolosità previste dagli allegati G, H, I del Dlgs 22/1997 sono classificati come pericolosi i rifiuti non domestici individuati nell’elenco di cui all’allegato D; tale allegato rappresenta, infatti, la trasposizione nazionale della decisione 94/904/CE.

L’elenco dei rifiuti pericolosi tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, in alcuni casi, della concentrazione delle sostanze pericolose contenute. Tale elenco viene periodicamente aggiornato a livello comunitario e, secondo recenti orientamenti assunti dalla Corte europea di giustizia, ciascuno Stato Membro può qualificare come pericoloso qualsiasi altro rifiuto non compreso nell’elenco, nel momento in cui ne accerti le caratteristiche di pericolosità (Sentenza 22 giugno 2000 C-318/98).

La qualificazione di un rifiuto come pericoloso può essere adottata da qualsiasi autorità dello Stato ivi compresa, nell’ambito dei suoi poteri, l’autorità giudiziaria. Tale qualificazione ha efficacia nel solo territorio dello Stato che vi abbia proceduto, fermo restando l’obbligo di comunicare alla Commissione UE gli ulteriori rifiuti pericolosi individuati ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti pericolosi valido in tutta l’Unione.

IL PRODUTTORE DI RIFIUTI

Il produttore di rifiuti è la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Come detentore, il “Decreto Ronchi” intende invece il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Per meglio circoscrivere tali concetti è stata fornita anche la definizione di luogo di produzione dei rifiuti, inteso come uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Al produttore e al detentore spettano delle specifiche responsabilità stabilite all’articolo 10 del Dlgs 22/1997.

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti speciali, il produttore assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

  • autosmaltimento dei rifiuti;
  • conferimento dei rifiuti a terzi debitamente autorizzati;
  • conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  • esportazione dei rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

  • in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Alla scadenza dei tre mesi il produttore deve dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti il suddetto termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione invece che alla Provincia.

È importante ricordare che il deposito dei rifiuti presso il produttore (deposito temporaneo) è esonerato da qualsiasi adempimento autorizzativo, purché siano rispettate alcune condizioni illustrate in seguito.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Dlgs 22/1997 definisce come attività di gestione dei rifiuti e seguenti (articolo 6):

  • raccolta (operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto);
  • trasporto;
  • recupero;
  • smaltimento.

Viene considerata “fase della gestione” anche il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smalti mento dopo la chiusura. Tutte le attività di gestione dei rifiuti devono essere autorizzate secondo le diverse procedure descritte nei paragrafi successivi.

IL RECUPERO

Una corretta gestione dei rifiuti favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio, altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti ed infine il loro recupero energetico.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Al fine di favorire le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero, il “Decreto Ronchi” promuove strumenti economici e di carattere amministrativo, tesi al raggiungimento di tali finalità:

  • condizioni di appalto e misure economiche che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorirne il mercato;
  • analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, e tutte le altre iniziative utili da parte anche dei produttori;
  • accordi di programma fra autorità e soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata; l’adesione a tali accordi prevede la possibilità di godere di agevolazioni circa alcuni adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di rifiuti;
  • procedure autorizzative semplificate per chi effettua attività di recupero rispetto a quelle previste per le attività di smaltimento.

Le operazioni di recupero sono individuate nell’allegato C al Dlgs 22/1997 e sono contraddistinte dalla sigla R.

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una del-le operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti non pericolosi, il Dm 5 febbraio 1998 individua le norme tecniche che consentono l’applicazione della procedura autorizzativa agevolata (si veda il paragrafo dedicato alle autorizzazioni).

Le analoghe norme tecniche per i rifiuti pericolosi, all’esame dell’UE, devono essere ancora emanate.

LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della loro gestione e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi e che garantiscano un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti urbani, a partire dal 1 ° gennaio 1999 è vietato il loro smaltimento al di fuori della Regione in cui sono stati prodotti (fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti) con l’obiettivo di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascun ATO.

Le operazioni di smaltimento sono individuate nell’allegato B al Dlgs 22/1997 e contraddistinte dalla sigla D.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio: discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio: iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolitiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio: scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio: sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 01 a 012

D9 Trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 01 a 012 (ad esempio: evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio: sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 01 a 012

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 01 a 013 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 01 a 014 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

LA DISCARICA

Oltre al rispetto delle limitazioni su enunciate, il “Decreto Ronchi” stabilisce che, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche (e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001), sarà consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, 010 e 011 dell’allegato B.

Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate è consentito in conformità alle prescrizioni e alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti che, attualmente, si riferiscono a quelle contenute nella delibera 27 luglio 1984 (tali norme saranno sostituite con l’attuazione della “direttiva discariche”).

Il Dm 141/1998 ha comunque già introdotto alcuni divieti per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

È infatti vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

  • rifiuti allo stato liquido;
  • rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell’allegato I Esplosivi (Hl) e/o Comburenti (H2);
  • rifiuti con un punto di infiammabilità <55°C;
  • rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1 %;
  • rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
  • rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all’allegato 1);
  • rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
  • rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB, PCT, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
  • rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all’allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
  • rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
  • rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca e di sviluppo i cui effetti sull’uomo e/o sull’ambiente non siano noti.

L’INCENERIMENTO

A partire dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo nel caso in cui il relativo processo di combustione sia accompagnato da recupero energetico.

Per impianto di incenerimento si intende “qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l’incenerimento di rifiuti mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto”.

Vengono altresì considerati impianti di incenerimento quelli in cui si effettua il coincenerimento dei rifiuti, cioè gli impianti non destinati principalmente all’incenerimento di rifiuti, che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale.

Le disposizioni tecniche riguardanti l’incenerimento dei rifiuti sono contenute in due decreti ministeriali che hanno sostituito le norme tecniche sull’incenerimento già contenute nella delibera 27 luglio 1984:

 

  • Dm 503/1997 per l’incenerimento dei seguenti rifiuti a condizione che non siano miscelati con rifiuti pericolosi:
    – rifiuti urbani;
    – rifiuti speciali non pericolosi;
    – carcasse o resti di animali;
    – rifiuti sanitari a rischio infettivo (contagiosi), a condizione che tali rifiuti non presentino ulteriori caratteristiche di pericolo o non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell’allegato I al “Decreto Ronchi”.
  • Dm 124/2000, per l’incenerimento di:
    – rifiuti pericolosi;
    – oli minerali usati.

    LO STOCCAGGIO

    Con il concetto di stoccaggio si intendono due forme di deposito dei rifiuti distinte in base alla destinazione successiva degli stessi. Le attività di stoccaggio sono considerate quindi attività di smaltimento o di recupero a seconda della destinazione finale dei rifiuti in deposito e le ritroviamo infatti individuate sia nell’allegato B che nell’allegato C:

    • il deposito preliminare consiste, quindi, nel deposito dei rifiuti prima di una delle operazioni di smaltimento (D15);
    • la messa in riserva, invece, si configura come deposito dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero (R13).

    In entrambi i casi viene escluso dalla definizione di stoccaggio il deposito temporaneo (vedi paragrafo successivo) dei rifiuti prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti, indipendentemente dalla successiva destinazione al recupero o allo smaltimento. Quindi, il deposito temporaneo non è un’operazione di gestione dei rifiuti.

    DEPOSITO TEMPORANEO

    Chi effettua il deposito temporaneo non è soggetto a nessun tipo di autorizzazione, ma unicamente all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, di invio del MUD e al divieto di miscelazione per tutti quei soggetti che, già come produttori, sono tenuti a tale obbligo (si veda la parte dedicata ai registri di carico e scarico).

    Per deposito temporaneo il “Decreto Ronchi” intende il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, soggetto a particolari modalità di gestione:

    • i rifiuti non pericolosi devono essere asportati ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunge i 20 metri cubi e comunque entro un anno dal deposito;
    • i rifiuti pericolosi devono essere asportati ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 10 metri cubi e comunque entro un anno dal deposito.

    A riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, con sentenza del 21 aprile 2000, n. 4957, fornisce una interpretazione delle due modalità di gestione (temporale e quantitativa) che il “Decreto Ronchi” prospetta per il deposito temporaneo. Secondo la Corte, le due modalità non sono da considerarsi alternative, ma la condizione temporale deve intendersi esplicativa rispetto alla condizione quantitativa, ritenuta decisiva.

    I rifiuti in deposito temporaneo non devono, pertanto, superare i limiti quantitativi imposti (20 m3 per i non pericolosi e 10 m3 per i pericolosi). l’esportazione secondo le cadenze temporali indicate (tre mesi per i non pericolosi e due mesi per i pericolosi) può essere attuata solo nel caso in cui non siano superati detti limiti quantitativi.

    Per gli stabilimenti localizzati nelle isole minori (cioè diverse da Sardegna e Sicilia), invece, il deposito temporaneo può essere effettuato per un anno a prescindere dalle quantità e pericolosità dei rifiuti.

    Per i rifiuti sanitari pericolosi i limiti temporali di stoccaggio vengono ridotti ad una durata massima di 5 giorni e, solo per quantitativi non superiori a 200 litri, il deposito può avere una durata massima di trenta giorni.

    In ogni caso devono essere rispettate tutte le condizioni di seguito riassunte:

    • il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche; in mancanza di uno specifico riferimento in materia e in attesa di una loro definizione, si può ritenere che le norme tecniche che devono essere rispettate negli impianti di deposito temporaneo siano quelle previste dalla deliberazione del 27 luglio 1984 per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti;
    • deve essere osservato il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e il divieto di miscelazione di differenti categorie di rifiuti pericolosi tra loro;
    • in ogni caso, i rifiuti non devono contenere PC DD e PCDF in quantità superiore a 2,5 ppm né PCB e PCT in quantità superiore a 25 ppm;
    • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
    • gli oli e grassi animali e vegetali esausti devono essere stoccati in appositi contenitori conformi alla normativa tecnica della delibera del 27 luglio 1984.

    Diversamente, nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo dei requisiti su indicati, il deposito temporaneo è assoggettato alla disciplina autorizzativa prevista per lo stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare).

    La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dal Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto “Decreto Ronchi”) e successive modificazioni, emanato in recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare un elevato grado di protezione dell’ambiente e tutela della salute dell’uomo.

    Tale disciplina è ispirata ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

    Particolare importanza riveste il principio in base al quale è vietato abbandonare e depositare incontrollatamente rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, oltre che immettere rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. Si tratta di un divieto importante che sta alla base di tutta la normativa in tema di rifiuti, in quanto, proprio in virtù del fatto che non è consentito abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata, essi dovranno essere avviati, dai loro produttori o detentori, ad impianti di recupero o di smaltimento debitamente autorizzati, secondo le procedure indicate nel Dlgs 22/1997.

    Il Legislatore ha inteso disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti in modo tale da favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il riciclaggio e il recupero per ottenere materia prima o come combustibile o altra fonte di energia. In questo contesto sono previsti diversi strumenti per incentivare le politiche di prevenzione e recupero, nonché limitazioni per lo smaltimento che costituisce pertanto solo la fase residuale della gestione dei rifiuti.

    La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, che vanno dal divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi all’obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, oltre alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

    Viene inoltre previsto un sistema di Consorzi per il recupero di particolari tipologie di rifiuti (rifiuti di beni in polietilene, oli e grassi animali e vegetali esausti) che si vanno ad affiancare agli altri Consorzi preesistenti che si occupano della raccolta e del recupero delle batterie esauste e degli oli usati.

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