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Legge igiene 626

Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […].

Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. […].
Codice Civile – Tutela delle condizioni di lavoro

Articolo 2087 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Codice Penale – Lesioni personali colpose

Articolo 590 Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione […]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa […] con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Norme generali per l’ igiene del lavoro. D.P.R. nº303 del 19/3/1956

Art. 4. – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività […], devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione .
Tutela della sicurezza, della salute e dell’igiene dei lavoratori nel luogo di lavoro.
D. Lgs. del Governo 626/94 (integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 242/96) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 comma 1 – Campo di applicazione. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Art. 1 comma 4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività […] i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3 comma 1 – Misure generali di tutela. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; […] n) misure igieniche; […] r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

Art. 4 comma 1 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta […] tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori […]”;

Art. 4 comma 5 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: […]; b) le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

aggiorna

Art. 9 comma 1 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; […]

Art. 9 comma 4 Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 comma 1 – Requisiti di sicurezza e salute. […] i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo […].

Art. 32 comma 1 – Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede affinchè: […] c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

TITOLO VIII – PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Attuazione della direttiva europea 90/679/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Art. 73 comma 1 – Campo di applicazione. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Art. 74 comma 1 – Definizioni.
Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Art. 75 comma 1 – Classificazione degli agenti biologici. b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; […]. d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Art. 78 comma 1 – Valutazione del rischio. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2; b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; […].

Art. 78 comma 2
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Art. 79 comma 1 – Misure tecniche, organizzative, procedurali. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

Art. 84 comma 1 – Misure di emergenza. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

ALLEGATO XI – ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI. Aggiornato alla Direttiva CEE 95/30 del 30-06-1995.

Ecco le affezioni di maggior rischio trasmissibili dai colombi all’uomo e i virus, batteri, parassiti, gli agenti che causano il contagio. Presentiamo la classificazione degli agenti biologici ripartiti a seconda del grado di infezione in base all’art. 75 ed elencati nell’allegato XI del D. Lgs. 626/94.

Istoplasmosi: è provocata da funghi microscopici che attaccano l’apparato respiratorio causando polmoniti. In alcuni casi può anche colpire il sistema nervoso centrale causando anche paresi o causare di rado casi fulminanti mortali. Questi funghi si trovano soprattutto negli escrementi secchi. (All. XI – FUNGHI – Histoplasma capsulatum – Classificazione 3)

Candidiasi: il responsabile è un fungo, la candida, che provoca infezioni intestinali e irritazioni ai genitali femminili. La candida può essere presente sulle piume dei piccioni e il contagio può avvenire toccando l’animale. (All. XI – FUNGHI – Candida albicans – Classificazione 2)

Criptococcosi: provoca polmoniti e disturbi al sistema nervoso. Il fungo responsabile prolifera negli escrementi e anche in questo caso si trasmette toccando le feci e portando le mani alla bocca. (All. XI – FUNGHI – Cryptococcus neoformans – Classificazione 2)

Encefalite di Saint Louis: si tratta di una infiammazione al cervello e può essere molto pericolosa. Il contagio avviene dal contatto diretto con un animale infetto. (All. XI – VIRUS – Encefalite di St. Louis – Classificazione 3)

Salmonellosi: si tratta di una infezione intestinale con diarrea, nausea, vomito e, a volte febbre. Le salmonelle si riproducono nelle feci e si trasmettono per contatto. Sembra che almeno il 50% dei piccioni del centro nord sia infettato da salmonella. (All. XI – BATTERI – Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium – Classificazione 2)

Tubercolosi: i colombi possono contrarre una forma di tubercolosi sostenuta dal mycobacterium avium che colpisce però solo in maniera sporadica, dando forme molto meno gravi di quelle provocate da Myc. Tubercolosis, specificamente patogeno per l’uomo. (All. XI – BATTERI – Mycobacterium avium – Classificazione 2) (All. XI – BATTERI – Mycobacterium tuberculosis – Classificazione 3)

Toxoplasmosi: i piccioni possono essere vettori di tale zoonosi specie nelle grosse metropoli, dove viene predato da gatti randagi e viventi in colonie radicate sul territorio ove la diffusione della patologia può assumere dimensioni allarmanti. (All. XI – PARASSITI – Toxoplasma gondii – Classificazione 2)

Ascaridiosi: attraverso le feci il piccione puó eliminare uova di ascaridi che possono infettare il mantello di cani e di gatti. (All. XI – PARASSITI – Ascaris lumbricoides – Classificazione 2)

Psittacosi: è causata da un virus che può dare sintomi simili a quelli dell’influenza, ma con rischio di polmonite. Il contagio avviene anche in questo caso dal contatto con gli escrementi o respirando pulviscolo contenente escrementi polverizzati. (All. XI – BATTERI – Clamydia psittaci (ceppi non aviari) – Classificazione 2) (All. XI – BATTERI – Clamydia psittaci (ceppi aviari) – Classificazione 3) Inoltre i colombi sono portatori di

ectoparassiti, i piú pericolosi dei quali sono: Le

Zecche o

Argasidi (argas reflexus) che possono veicolare all’uomo il batterio patogeno del genere Borelia –

Borrelliosi – od addirittura mortale nei confronti dell’uomo (morbo di Lyme), responsabile di contagi con diffusione epidemica. La zecca del piccione trasmette anche il batterio

Coxiella bumetii con manifestazione di febbre e sintomi influenzali. (All. XI – BATTERI – Borrellia burgdorferi – Classificazione 2) (All. XI – PARASSITI – Coxiella bumetii – Classificazione 3) La puntura della zecca provoca inoltre eritemi e reazioni allergiche, fino allo shock anafilattico, con rarissimi casi a decorso letale.

Altri parassiti esterni Gli

Acari che nidificano tra le penne dei piccioni; le

Pulci di cui i nidi di piccioni sono spesso infestati.

Allontanare volatili

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