Tenendo conto che lo Stato Italiano si è impegnato a incorporare nella legislazione nazionale le direttive dell’Unione Europea e che, secondo gli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme presenti in queste direttive, se incondizionatamente applicabili, prevalgono nei settori pertinenti, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Considerate le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che stabiliscono un sistema completo di regolamentazione per il settore dei rifiuti, al quale il legislatore nazionale deve necessariamente adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto l’articolo 1 della legge del 22 febbraio 1994, n. 146, che delega il Governo per l’attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio, relativa alla modifica della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, e 91/689/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 settembre 1996 e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 dicembre 1996 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Ambiente, in concerto con altri Ministri rilevanti;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione, si adotta il seguente decreto legislativo:
TITOLO I – Gestione dei Rifiuti
Capo I – Principi Generali
Art. 1 – Campo d’Applicazione
- Il presente decreto regola la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie.
- Le Regioni a statuto ordinario devono regolamentare la materia disciplinata dal presente decreto rispettando le disposizioni che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale.
- Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con competenza esclusiva, da adeguare entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 – Finalità
La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, disciplinata dal presente decreto per garantire la protezione ambientale e controlli efficaci specificatamente sui rifiuti pericolosi:
- I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudicare l’ambiente.
- La gestione dei rifiuti segue principi di responsabilità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione e consumo di beni da cui i rifiuti originano.
- Stato, Regioni ed Enti locali, nel rispetto delle competenze, devono adottare ogni provvedimento possibile, anche attraverso accordi con soggetti pubblici e privati qualificati.
Art. 3 – Prevenzione della Produzione di Rifiuti
Le autorità competenti promuovono iniziative per prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti tramite:
- Sviluppo di tecnologie pulite e promozione di strumenti economici.
- Creazione di appalti e promozione di accordi per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti.
Art. 4 – Recupero dei Rifiuti
Le autorità competenti sono impegnate a ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti grazie a:
- Il riutilizzo e il riciclaggio.
- Altre forme di recupero di materia prima dai rifiuti.
- Incentivi economici e appalti che prevedano l’uso dei materiali recuperati.
Art. 5 – Smaltimento dei Rifiuti
- Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in sicurezza, e rappresenta la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- I rifiuti destinati al definitivo smaltimento dovrebbero essere ridotti al minimo possibile mediante prevenzione e attività di recupero.
- Vengono promosse reti integrate di impianti di smaltimento per ridurre i movimenti dei rifiuti e garantire alti livelli di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.