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Smaltimento scarti industriali

Tenendo conto che lo Stato Italiano si è impegnato a incorporare nella legislazione nazionale le direttive dell’Unione Europea e che, secondo gli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme presenti in queste direttive, se incondizionatamente applicabili, prevalgono nei settori pertinenti, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;

Considerate le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che stabiliscono un sistema completo di regolamentazione per il settore dei rifiuti, al quale il legislatore nazionale deve necessariamente adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;

Visto l’articolo 1 della legge del 22 febbraio 1994, n. 146, che delega il Governo per l’attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio, relativa alla modifica della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, e 91/689/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 settembre 1996 e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 dicembre 1996 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Ambiente, in concerto con altri Ministri rilevanti;

In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione, si adotta il seguente decreto legislativo:

TITOLO I – Gestione dei Rifiuti

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – Campo d’Applicazione

  1. Il presente decreto regola la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie.
  2. Le Regioni a statuto ordinario devono regolamentare la materia disciplinata dal presente decreto rispettando le disposizioni che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale.
  3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con competenza esclusiva, da adeguare entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 – Finalità

La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, disciplinata dal presente decreto per garantire la protezione ambientale e controlli efficaci specificatamente sui rifiuti pericolosi:

  1. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudicare l’ambiente.
  2. La gestione dei rifiuti segue principi di responsabilità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione e consumo di beni da cui i rifiuti originano.
  3. Stato, Regioni ed Enti locali, nel rispetto delle competenze, devono adottare ogni provvedimento possibile, anche attraverso accordi con soggetti pubblici e privati qualificati.

Art. 3 – Prevenzione della Produzione di Rifiuti

Le autorità competenti promuovono iniziative per prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti tramite:

  1. Sviluppo di tecnologie pulite e promozione di strumenti economici.
  2. Creazione di appalti e promozione di accordi per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti.

Art. 4 – Recupero dei Rifiuti

Le autorità competenti sono impegnate a ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti grazie a:

  1. Il riutilizzo e il riciclaggio.
  2. Altre forme di recupero di materia prima dai rifiuti.
  3. Incentivi economici e appalti che prevedano l’uso dei materiali recuperati.

Art. 5 – Smaltimento dei Rifiuti

  1. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in sicurezza, e rappresenta la fase residuale della gestione dei rifiuti.
  2. I rifiuti destinati al definitivo smaltimento dovrebbero essere ridotti al minimo possibile mediante prevenzione e attività di recupero.
  3. Vengono promosse reti integrate di impianti di smaltimento per ridurre i movimenti dei rifiuti e garantire alti livelli di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Indice: Smaltimento scarti industriali

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