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I Rifiuti in Discarica

La data del 16 luglio 2005 avrebbe dovuto segnare il passaggio dal vecchio al nuovo “regime” per quanto concerne i criteri di conferimento dei rifiuti in discarica previsti dal Decreto ministeriale del 13 marzo 2003.

Con il D.L. 115/05 e la successiva legge di conversione, tale scadenza è stata rimandata al 31 dicembre 2005, ad eccezione dei rifiuti di amianto cemento.

Con il decreto ministeriale del 3 agosto 2005, pubblicato nella G.U. n. 201 del 30 agosto 2005, vengono quindi fissati i nuovi comportamenti per conferire i rifiuti in discarica dal prossimo anno.

Solo rifiuti “doc” in discarica a partire dal 2006, così stabilisce il decreto del Ministero dell’Ambiente. Rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi dovranno essere sottoposti preventivamente a rigidi controlli con metodi di campionamento e analisi e ricevere una “caratterizzazione di base” seguita dalla successiva “verifica di conformità” e solo dopo aver superato il vaglio preventivo e aver ottenuto il lasciapassare per la discarica potranno essere gettati via senza il pericolo di incorrere in multe salate. Queste scelte sono in conformità a quanto previsto dalla Decisione del 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002.

LA REALTA’ ODIERNA

Attualmente la situazione è la seguente: fino al 31 dicembre 2005 sarà possibile conferire rifiuti nelle discariche già esistenti alla data del I ° marzo 2003, osservando le disposizioni della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1948 ovvero, in alternativa, conformandosi alle regole e procedure di cui al D. M. 3 agosto 2005.

A partire dal I ° gennaio 2006, la scelta non sarà più possibile e per il conferimento dei rifiuti in discarica dovranno essere osservate le disposizioni dettate dal nuovo regolamento.

QUALI SONO LE NOVITA’

Senza entrare in dettaglio nella nuova normativa, segnaliamo che una delle novità di maggior rilievo contenute nel D.M. 3 agosto 2005 è rappresentata dall’introduzione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

In particolare, l’Art. 7 stabilisce che le autorità competenti possono autorizzare discariche per rifiuti non pericolosi:
a) per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili, sia di rifiuti inorganici con recupero di biogas.

Sempre l’Art 7 indica che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti e stabiliti caso per caso, tenendo conto della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo vengono indicati come derogabili i parametri DOC, TOC e TDS.

Il terzo comma dell’Art 7 prevede ancora che le autorità competenti possono autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del. D.M. 25 ottobre 1999 N.471.

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

L’allegato 3 del D.M. entra nel merito di come e di chi deve eseguire il campionamento e l’analisi dei rifiuti.

Infatti, il documento precisa che queste operazioni devono essere effettuate da persone e istituzioni indipendenti e qualificate: i laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento e analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono anche essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano un appropriato sistema di controllo della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

LE CLASSIFICAZIONI – CARATTERISTICHE DI BASE

Serve a determinare l’ammissibilità di ciascuna tipologia di rifiuti da conferire in discarica.

Quest’attività, a carico del produttore di rifiuti, va compiuta nel rispetto delle nuove specifiche prescrizioni dettate3 agosto 2005 e, quanto alla frequenza, va effettuata in corrispondenza del primo conferimento (vale a dire prima di conferire il rifiuto in discarica ovvero, se è stato sottoposto a trattamenti, dopo l’ultimo trattamento effettuato) e andrà poi ripetuta a ogni variazione significativa del processo produttivo e comunque – altra novità introdotta dal D.M. – almeno una volta all’anno.

Sulla base di quanto chiarito dal punto 3 dell’allegato I , la caratterizzazione di base presuppone necessariamente (salve le specifiche esclusioni previste dal DM.) un accertamento analitico dei rifiuti che sarà diverso a seconda che si tratti di (a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo produttivo ovvero (b) di rifiuti non generati regolarmente; i primi a loro volta si distinguono in (a) rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto e (a.2) rifiuti derivanti dallo stesso processo ma da impianti diversi.

RIFIUTI DA STOCCAGGIO

L’allegato I punto 3 precisa che – pur potendo in astratto individuare uno stesso impianto – i rifiuti che provengono da impianti che effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti (da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta) in considerazione delle caratteristiche estremamente variabili in essi presenti, debbono essere considerati come rifiuti di tipologia (b), vale a dire non generati regolarmente.

RESPONSABILITA’ NELLE INFORMAZIONI

Nel nuovo D.M. trova conferma la responsabilità sulla correttezza delle informazioni necessarie per effettuare la caratterizzazione posta a carico del produttore dei rifiuti o, qualora egli non sia determinabile, del gestore della discarica.

Una volta effettuata la caratterizzazione, per stabilire se i rifiuti possiedono effettivamente le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità,toccherà questa volta al gestore procedere a una (prima) verifica di conformità, attività già prevista dall’abrogato D.M. 13 marzo 2003, ma che risulta oggi arricchita e meglio coordinata, anche quanto alla frequenza, con la caratterizzazione di base; ai sensi del punto 3 dell’allegato I , le determinazioni analitiche necessarie ai fini della caratterizzazione devono sempre comprendere quelle necessarie per compiere la verifica di conformità.

La seconda verifica che compete al gestore al fine dell’ammissione del rifiuto in discarica è la verifica in loco (non prevista dall’abrogato D.M.); si tratta di un’ispezione che va compiuta su ogni carico di rifiuti prima e dopo lo scarico. Deve essere accompagnata dal controllo della documentazione che attesta la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 3 del DLGS 36/2003 e da un prelevamento di campioni da eseguire con la cadenza stabilità dall’Autorità competente.

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