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Sicurezza nel lavoro

La società imprendo.it s.r.l. è certificata ISO 9001/UNI UN ISO 9001 – Ed. 2000. Risulta pertanto in regola con le norme relative alla sicurezza sui cantieri e ambienti di lavoro in genere il proprio documento (D.Leg. 626/94 modificato da D.Lgs. 242/96).

Tutte le attrezzature sono a norma di sicurezza corredate di scheda tecnica (D.L. 626/94 e D.L. 242/96) e di sicurezza. L’impresa, pur avendo sempre rispettato le norme di legge riguardanti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, ha intrapreso una più attenta attività di pianificazione dei problemi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell’ottica della nuova filosofia introdotta dal Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994.

I PRINCIPI DEL D. LGS. 626/94

Il D. Lgs. 626/94 costituisce un’importante novità non solo per la maggiore estensione della tutela, ma anche per i criteri che ispirano le singole disposizioni. Con il decreto si è infatti posto il problema della salute e sicurezza del lavoro non solo come una questione tecnologica (apparecchiature e ambienti dotati di certe caratteristiche, ecc.) ma anche e soprattutto come una questione di responsabilizzazione di vari soggetti, di collaborazione reciproca, istituendo e definendo un nuovo sistema di relazioni e rapporti all’interno dell’azienda, avente per oggetto la prevenzione infortuni e la sicurezza del luogo di lavoro.

In sintesi il D.Lgs. 626/94:

  • Attua il passaggio da una prevenzione tecnologica a un sistema di sicurezza globale al centro del quale ci sono vari soggetti coinvolti nell’attività lavorativa;
  • Responsabilizza direttamente i lavoratori nella gestione della sicurezza coinvolgendoli in prima persona, o tramite loro rappresentanti, nelle decisioni sull’organizzazione delle misure di prevenzione;
  • Richiede l’adozione di misure di prevenzione e di emergenza in funzione dei rischi specifici che possono sussistere in ogni singola situazione di lavoro.

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve prendersi cura delta propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle prescrizioni ed istruzioni del datore di lavoro ed ai mezzi dallo stesso forniti.
Si tratta di un obbligo di carattere generate che esprime uno dei nuovi principi che regolano la riforma; la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nell’attività lavorativa. Accanto a questo, la normativa in materia di salute e sicurezza prevede ulteriori obblighi, più specifici, ricavati essenzialmente dal d.p.r. 547/55, e cioè:

  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’amministratore, ovvero dall’altro soggetto responsabile o dal proprietario, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente i macchinari le apparecchiature, gli impianti, gli utensili, le sostanze pericolose, le altre attrezzature di lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione del lavoratore;
  • segnalare immediatamente all’amministratore o (comunque) all’altra persona responsabile, le deficienze dei mezzi e del dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
  • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, senza averne avuta autorizzazione;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, ovvero tali da compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
  • contribuire, nei limiti delle proprie attribuzioni, all’attuazione di eventuali disposizioni delle pubbliche autorità cui è demandata la vigilanza sulle condizioni di sicurezza.

    II rispetto delle disposizioni indicate non dovrebbe però essere motivato dalla minaccia di sanzioni, ma dal primario interesse di tutelare, in primo luogo, la propria integrità psicofisica e la propria salute.

    Nel caso che il lavoratore riscontri fatti e circostanze che possano configurare il mancato rispetto delle norme di prevenzione infortuni, da parte del proprio datore di lavoro, egli dovrà in primo luogo segnalare al datore di lavoro stesso (amministratore del condominio o altra persona delegata o proprietario) la circostanza, affinché vengano immediatamente adottati gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto delle norme.
    Qualora la situazione irregolare persista, il lavoratore potrà ricorrere, direttamente o tramite una organizzazione sindacale, all’ OPT della sua regione (organismo paritetico territoriale), previsto dall’art. 20 D.lgs. 626/94 ed istituito a norma dell’art. 5 dell’accordo 17,4.97 fra CONFEDILIZIA e FILCAMS – CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS – UIL.
    Tale organismo ha normalmente sede presso l’’Associazione della Proprietà Edilizia del capoluogo della Regione. Il ricorso dovrà essere proposto con lettera raccomandata indirizzata come sopra.

    ASSICURAZIONI

    Assicurazione causa danni terzi: GAN Assicuraz. Polizza n 01101266 Capitale euro 1.000.000,00.

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