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Smaltimento rifiuti decreto 196 30 giugno 2003

Codice in materia di

 

protezione dei dati personali

 


Sommario

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

 

3

 

ALLEGATO B

 

54

 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

57

 


Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 

Vigenza 27 febbraio 2004 – Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dellart. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

VISTO larticolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per lemanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

 

VISTO larticolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti allappartenenza dellItalia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;

 

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

 

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

 

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,delleconomia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

 

EMANA il seguente decreto legislativo:

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I – PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

 

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

 

Art. 2. Finalità

 

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dellinteressato, con particolare riferimento alla riservatezza, allidentità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

 

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per ladempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

 

Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati

 

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo lutilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare linteressato solo in caso di necessità.

 

Art. 4. Definizioni

 

1. Ai fini del presente codice si intende per:

 


a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza lausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione, la consultazione, lelaborazione, la modificazione, la selezione, lestrazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

 

c)  "dati identificativi", i dati personali che permettono lidentificazione diretta dellinteressato;

 

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

 

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

 

f)  "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

 

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

 

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

 

i)  "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, lente o lassociazione cui si riferiscono i dati personali;

 

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dallinteressato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 

m)           "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 

n)           "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

 

o)           "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

 

p)           "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

 

q)           "Garante", lautorità di cui allarticolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

 

a)   "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

 

b)   "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

 

c)   "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

 

d)   "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

 

e)   "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dallarticolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

 

f)    "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

 


g)   "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

 

h)   "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

 

i)    "dati relativi allubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dellapparecchiatura terminale dellutente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

 

l)  "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

 

m)"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nellapparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

 

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

 

a)   "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nellarticolo 31;

 

b)   "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

 

c)   "autenticazione informatica", linsieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dellidentità;

 

d)   "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per lautenticazione informatica;

 

e)   "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

 

f)    "profilo di autorizzazione", linsieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;

 

g)   "sistema di autorizzazione", linsieme degli strumenti e delle procedure che abilitano laccesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

 

4. Ai fini del presente codice si intende per:

 

a)   "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

 

b)   "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

 

c)   "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

 

Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione

 

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti allestero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

 

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente allUnione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dellUnione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dellapplicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

 

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto allapplicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

 

Art. 6. Disciplina del trattamento

 

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

 


Titolo II – DIRITTI DELLINTERESSATO

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

 

1. Linteressato ha diritto di ottenere la conferma dellesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

 

2. Linteressato ha diritto di ottenere lindicazione:

 

a) dellorigine dei dati personali;

 

b) delle finalità e modalità del trattamento;

 

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lausilio di strumenti elettronici;

 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dellarticolo 5, comma 2;

 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

 

3. Linteressato ha diritto di ottenere:

 

a) laggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, lintegrazione dei dati;

 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

 

c)  lattestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 

4. Linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 

Art. 8. Esercizio dei diritti

 

1. I diritti di cui allarticolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

 

2. I diritti di cui allarticolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dellarticolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

 

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

 

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

 

c)  da Commissioni parlamentari dinchiesta istituite ai sensi dellarticolo 82 della Costituzione;

 

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;

 

e) ai sensi dellarticolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per lesercizio del diritto in sede giudiziaria;

 

f)  da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

 

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

 

h) ai sensi dellarticolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

3. Il Garante, anche su segnalazione dellinteressato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui allarticolo 160.

 


4. Lesercizio dei diritti di cui allarticolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o lintegrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè lindicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

 

Art. 9. Modalità di esercizio

 

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda lesercizio dei diritti di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dellincaricato o del responsabile.

 

2. Nellesercizio dei diritti di cui allarticolo 7 linteressato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Linteressato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

 

3. I diritti di cui allarticolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellinteressato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

 

4. Lidentità dellinteressato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dellinteressato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dellinteressato. Se linteressato è una persona giuridica, un ente o unassociazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

 

5. La richiesta di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva lesistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

 

Art. 10. Riscontro allinteressato

 

1. Per garantire leffettivo esercizio dei diritti di cui allarticolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

 

a) ad agevolare laccesso ai dati personali da parte dellinteressato, anche attraverso limpiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad unaccurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

 

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nellambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

 

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

 

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro allinteressato comprende tutti i dati personali che riguardano linteressato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui allarticolo 84, comma 1.

 

4. Quando lestrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dellinteressato può avvenire anche attraverso lesibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

 

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi allinteressato.

 

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso lutilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

 

7. Quando, a seguito della richiesta di cui allarticolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata lesistenza di dati che riguardano linteressato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

 

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare limporto determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o allentità delle richieste ed è confermata lesistenza di dati che riguardano linteressato.

 

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile allatto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

 

Titolo III – REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

 


CAPO I – REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

 

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;

 

c)  esatti e, se necessario, aggiornati;

 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

 

e) conservati in una forma che consenta lidentificazione dellinteressato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

 

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

 

Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove nellambito delle categorie interessate, nellosservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio dEuropa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

 

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nellallegato A) del presente codice.

 

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e allarticolo 139.

 

Art. 13. Informativa

 

1. Linteressato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

 

c)  le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e lambito di diffusione dei dati medesimi;

 

e) i diritti di cui allarticolo 7;

 

f)  gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole lelenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro allinteressato in caso di esercizio dei diritti di cui allarticolo 7, è indicato tale responsabile.

 

2. Linformativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto lespletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per linformativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso linteressato, linformativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato allatto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

 


b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

 

c)  linformativa allinteressato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

 

Art. 14. Definizione di profili e della personalità dellinteressato

 

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dellinteressato.

 

2. Linteressato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dellarticolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dellesecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dellinteressato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dellarticolo 17.

 

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

 

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dellarticolo 2050 del codice civile.

 

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dellarticolo 11.

 

Art. 16. Cessazione del trattamento

 

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

 

a) distrutti;

 

b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

 

c)  conservati per fini esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;

 

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dellarticolo 12.

 

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

 

Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

 

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dellinteressato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dellinteressato, ove prescritti.

 

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nellambito di una verifica preliminare allinizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

 

CAPO II – REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

 

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

 

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

 

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.

 

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dellinteressato.

 

5. Si osservano le disposizioni di cui allarticolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

 


Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

 

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dallarticolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

 

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui allarticolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

 

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

 

Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

 

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

 

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dellarticolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

 

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante lindividuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dellarticolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

 

4. Lidentificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente

 

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

 

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

 

2. Le disposizioni di cui allarticolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

 

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

 

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dellinteressato.

 

2. Nel fornire linformativa di cui allarticolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

 

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

 

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso linteressato.

 

5. In applicazione dellarticolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente lesattezza e laggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che linteressato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per leventuale conservazione, a norma di legge, dellatto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dellindispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

 

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con lausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante lutilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

 

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza lausilio di strumenti elettronici.

 

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

 


9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

 

10.         I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nellambito di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dellinteressato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dellarticolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

 

11.         In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

 

12.         Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

 

CAPO III – REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

 

Art. 23. Consenso

 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dellinteressato.

 

2. Il consenso può riguardare lintero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese allinteressato le informazioni di cui allarticolo 13.

 

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

 

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

 

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte linteressato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dellinteressato;

 

c)  riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dellincolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda linteressato e questultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato. Si applica la disposizione di cui allarticolo 82, comma 2;

 

f)  con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento allattività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse del l’i nteressato;

 

h) con esclusione della comunicazione allesterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallatto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati allatto dellinformativa ai sensi dellarticolo 13;

 

i)  è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui allallegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

 


Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione

 

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dallautorità giudiziaria:

 

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nellarticolo 11, comma 1, lettera e);

 

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

 

2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dallautorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dellarticolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

 

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili

 

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dellinteressato e previa autorizzazione del Garante, nellosservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.

 

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dellinteressato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

 

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

 

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

 

b) dei dati riguardanti ladesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

 

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione del Garante:

 

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallatto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con lassociazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati allesterno o diffusi e lente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati allatto dellinformativa ai sensi dellarticolo 13;

 

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dellincolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda linteressato e questultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato. Si applica la disposizione di cui allarticolo 82, comma 2;

 

c)  quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dellinteressato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

 

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dallautorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui allarticolo 111.

 

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

 

Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari

 

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

 

TITOLO IV – SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

 

Art. 28. Titolare del trattamento

 

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è lentità nelsuo complesso o lunità od organismo periferico che

 


esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

 

Art. 29. Responsabile del trattamento

 

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

 

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

 

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

 

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

 

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

 

Art. 30. Incaricati del trattamento

 

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

 

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente lambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, lambito del trattamento consentito agli addetti allunità medesima.

 

Titolo V – SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I – MISURE DI SICUREZZA

 

Art. 31. Obblighi di sicurezza

 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante ladozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

 

Art. 32. Particolari titolari

 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dellarticolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, lintegrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi allubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

 

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche ladozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati vavigente.

 

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dellambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA

 

Art. 33. Misure minime

 

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui allarticolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dellarticolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

 

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

 

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nellallegato B), le seguenti misure minime:

 

a) autenticazione informatica;

 


b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

 

c)  utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

 

d) aggiornamento periodico dellindividuazione dellambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

 

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;

 

f)  adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

 

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

 

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 

Art. 35. Trattamenti senza lausilio di strumenti elettronici

 

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza lausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nellallegato B), le seguenti misure minime:

 

a) aggiornamento periodico dellindividuazione dellambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

 

b) previsione di procedure per unidonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

 

c)  previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata allidentificazione degli incaricati.

 

Art. 36. Adeguamento

 

1. Il disciplinare tecnico di cui allallegato B), relativo allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione allevoluzione tecnica e allesperienza maturata nel settore.

 

Titolo VI – ADEMPIMENTI

 

Art. 37. Notificazione del trattamento

 

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

 

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

 

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

 

c)  dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

 

d) dati trattati con lausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dellinteressato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare lutilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

 

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

 

f)  dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

 

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dellinteressato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dellarticolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nellambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti allobbligo di notificazione.

 

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento allestero dei dati.

 

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.

 


Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

Art. 38. Modalità di notificazione

 

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dellinizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

 

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.

 

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

 

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

 

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.

 

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dellarticolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

 

Art. 39. Obblighi di comunicazione

 

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

 

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

 

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui allarticolo 110, comma 1, primo periodo.

 

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

 

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a questultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui allarticolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

 

Art. 40. Autorizzazioni generali

 

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono unautorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 41. Richieste di autorizzazione

 

1. Il titolare del trattamento che rientra nellambito di applicazione di unautorizzazione rilasciata ai sensi dellarticolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

 

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dellarticolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

 

3. Leventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a questultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui allarticolo 38, comma 2. La medesima richiesta e lautorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

 

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui allarticolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per ladempimento richiesto.

 

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare unautorizzazione provvisoria a tempo determinato. TITOLO VII – TRASFERIMENTO DEI DATI ALLESTERO

 


Art. 42. Trasferimenti allinterno dellUnione europea

 

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dellUnione europea, fatta salva ladozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

 

Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi

 

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente allUnione europea è consentito quando:

 

a) linteressato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

 

b) è necessario per lesecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte linteressato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dellinteressato, ovvero per la conclusione o per lesecuzione di un contratto stipulato a favore dellinteressato;

 

c)  è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

 

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dellincolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda linteressato e questultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato. Si applica la disposizione di cui allarticolo 82, comma 2;

 

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

 

f)  è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con losservanza delle norme che regolano la materia;

 

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui allallegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

 

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

 

Art. 44. Altri trasferimenti consentiti

 

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente allUnione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dellinteressato:

 

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

 

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente allUnione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

 

Art. 45. Trasferimenti vietati

 

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente allUnione europea, è vietato quando lordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

 

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I – TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 46. Titolari dei trattamenti

 

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

 


2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nellallegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

 

Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia

 

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

 

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

 

b) articoli da 145 a 151.

 

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per lordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

 

Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari

 

1. Nei casi in cui lautorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, lacquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

 

Art. 49. Disposizioni di attuazione

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per lattuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

 

CAPO II – MINORI

 

Art. 50. Notizie o immagini relative a minori

 

1. Il divieto di cui allarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire lidentificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

 

CAPO III – INFORMATICA GIURIDICA

 

Art. 51. Principi generali

 

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi allautorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

 

2. Le sentenze e le altre decisioni dellautorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

 

Art. 52. Dati identificativi degli interessati

 

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità giudiziaria di ogni ordine e grado,linteressato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dellufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sulloriginale della sentenza o del provvedimento, unannotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, lindicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

 

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, lautorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre dufficio che sia apposta lannotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

 


3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, allatto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante lindicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …".

 

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti lannotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa lindicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dellinteressato.

 

5. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dellannotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente lidentità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dellarticolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo lannotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dellarticolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

 

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

 

TITOLO II – TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

 

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela dellordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

 

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

 

b) articoli da 145 a 151.

 

2. Con decreto del Ministro dellinterno sono individuati, nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

 

Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati

 

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, lacquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dellinterno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare laccesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui allarticolo 53.

 

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

 

3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui allarticolo 53 assicura laggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità di cui allarticolo 53.

 

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui allarticolo 11 in riferimento aidati trattati anche senza lausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza lausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

 

Art. 55. Particolari tecnologie

 

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno allinteressato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi allubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e allintroduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dellarticolo 39.

 


Art. 56. Tutela dellinteressato

 

1. Le disposizioni di cui allarticolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui allarticolo 53, a dati trattati con lausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

 

Art. 57. Disposizioni di attuazione

 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui allarticolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,

 

uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio dEuropa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

 

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

 

b) allaggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza lausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

 

c)  ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dellarticolo 11, dellindividuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

 

d) allindividuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti nellambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

 

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche allestero o per lesercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

 

f) alluso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice. TITOLO III – DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

 

CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 58. Disposizioni applicabili

 

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dellarticolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

 

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

 

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con losservanza delle norme che regolano la materia.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione allaggiornamento e alla conservazione.

 

TITOLO IV – TRATTAM ENTI IN AMBITO PUBBLICO

 

CAPO I – ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi

 

1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per lesercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate allapplicazione ditale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

 

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

 

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dellinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 


CAPO II – REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

 

Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per lassociazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (9 1)10 del Consiglio dEuropa in relazione allarticolo 11.

 

2. Agli effetti dellapplicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dellarticolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata lesistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sullesercizio della professione.

 

3. Lordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nellalbo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione allattività professionale.

 

4. A richiesta dellinteressato lordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nellalbo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o aricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

 

CAPO III – STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

 

Art. 62. Dati sensibili e giudiziari

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti allestero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

 

Art. 63. Consultazione di atti

 

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dallarticolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

CAPO IV – FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

 

Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

 

2. Nellambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

 

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

 

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o allapplicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero allattuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

 

c)  in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, allapplicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e allintegrazione sociale.

 

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui allarticolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

 

Art. 65. Diritti politici e pubblicità dellattività di organi

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

 

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

 

b) documentazione dellattività istituzionale di organi pubblici.

 


2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

 

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

 

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

 

c)  laccertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

 

d) lesame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, lattività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

 

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

 

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

 

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

 

a) per la redazione di verbali e resoconti dellattività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

 

b) per lesclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per laccesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse allespletamento di un mandato elettivo.

 

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dellattività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

 

Art. 66. Materia tributaria e doganale

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette allapplicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per lapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

 

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata dellesatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote dimposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali, allinventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

 

Art. 67. Attività di controllo e ispettive

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

 

a) verifica della legittimità, del buon andamento,dellimparzialità dellattività amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

 

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui allarticolo 65, comma 4.

 

Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

 

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

 

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

 

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

 

c)  alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

 

d) al riconoscimento di benefici connessi allinvalidità civile;

 

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

 


f)  alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

 

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

 

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

 

Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati donore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

 

Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dellarticolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda lelargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

 

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

 

Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

 

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

 

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dellarticolo 391 quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di uningiusta restrizione della libertà personale.

 

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dellinteressato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 

Art. 72. Rapporti con enti di culto

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

 

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nellambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

 

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

 

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

 

c)  assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

 

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

 

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

 

f)  iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

 

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

 

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nellambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

 

a) di gestione di asili nido;

 


b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

 

c)  ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento allorganizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o alluso di beni immobili o alloccupazione di suolo pubblico;

 

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

e) relative alla leva militare;

 

f)  di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dallarticolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

 

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

 

h) in materia di protezione civile;

 

i)  di supporto al collocamento e allavviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per loccupazione e di sportelli-lavoro;

 

l) dei difensori civici regionali e locali.

 

CAPO V – PARTICOLARI CONTRASSEGNI

 

Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

 

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare lautorizzazione rilasciata e senza lapposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dellautorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

 

2. Le generalità e lindirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.

 

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

 

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

 

TITOLO V – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

 

Art. 75. Ambito applicativo

 

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

 

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nellambito di unattività di rilevante interesse pubblico ai sensi dellarticolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

 

a) con il consenso dellinteressato e anche senza lautorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dellincolumità fisica dellinteressato;

 

b) anche senza il consenso dellinteressato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

 

3. Nei casi di cui al comma 1 lautorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

>                             CAPO II – MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

 


Art. 77. Casi di semplificazione

 

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

 

a) per informare linteressato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dellarticolo 13, commi 1 e 4;

 

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dellarticolo 76;

 

c)  per il trattamento dei dati personali.

 

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

 

a) dagli organismi sanitari pubblici;

 

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

 

c)  dagli altri soggetti pubblici indicati nellarticolo 80.

 

Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

 

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano linteressato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nellarticolo 13, comma 1.

 

2. Linformativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dellincolumità fisica dellinteressato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

 

3. Linformativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dellarticolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

 

4. Linformativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

 

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

 

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

 

c)  può trattare lecitamente i dati nellambito di unattività professionale prestata in forma associata;

 

d) fornisce farmaci prescritti;

 

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

 

5. Linformativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dellinteressato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

 

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

 

b) nellambito della teleassistenza o telemedicina;

 

c)  per fornire altri beni o servizi allinteressato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

 

Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari

 

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative allinformativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 lorganismo o le strutture annotano lavvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

 

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento allinsieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

 

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui allarticolo 80.

 

Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici

 

1. Oltre a quanto previsto dallarticolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire ununica informativa per una pluralità di

 


trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso linteressato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

 

2. Linformativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nellambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

 

Art. 81. Prestazione del consenso

 

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con ununica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto dellinteressato, con annotazione dellesercente la professione sanitaria o dellorganismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e allinformativa allinteressato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

 

2. Quando il medico o il pediatra fornisce linformativa per conto di più professionisti ai sensi dellarticolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte allinformativa ai sensi del medesimo comma.

 

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dellincolumità fisica

 

1. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato unordinanza contingibile ed urgente ai sensi dellarticolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

2. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

 

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dellinteressato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato;

 

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dellinteressato.

 

3. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dallacquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

 

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età linformativa è fornita allinteressato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

 

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

 

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nellorganizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

 

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

 

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa allinterno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

 

b) listituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto delleventuale uso di apparati vocali o di barriere;

 

c)  soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, lindebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

 

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa leventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

 

e) il rispetto della dignità dellinteressato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

 

f)  la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

 

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nellambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

 


h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei unesplicita correlazione tra linteressato e reparti o strutture, indicativa dellesistenza di un particolare stato di salute;

 

i)  la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

 

Art. 84. Comunicazione di dati allinteressato

 

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti allinteressato o ai soggetti di cui allarticolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dallinteressato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

 

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nellesercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati allinteressato o ai soggetti di cui allarticolo 82, comma 2, lettera a). Latto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

 

CAPO III – FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

 

Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale

 

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

 

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa lassistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani allestero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

 

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dellassistenza sanitaria;

 

c)  vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione allimmissione in commercio e allimportazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

 

d) attività certificatorie;

 

e) lapplicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

 

f)  le attività amministrative correlate ai trapianti dorgano e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

 

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra lamministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

 

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dellincolumità fisica dellinteressato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dellinteressato o allautorizzazione del Garante ai sensi dellarticolo 76.

 

3. Allidentificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

 

4. Il trattamento di dati identificativi dellinteressato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. Lutilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dellindispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

 

Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

 

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate allapplicazione della disciplina in materia di:

 

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per linformazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;

 

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per lassistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e lapplicazione delle misure amministrative previste;

 

c)  assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

 


1) accertare lhandicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

 

2) curare lintegrazione sociale, leducazione, listruzione e linformazione alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

 

3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;

 

4)curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 85, comma 4. CAPO IV – PRESCRIZIONI MEDICHE

 

Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

 

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire allidentità dellinteressato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

 

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

 

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per lindicazione delle generalità e dellindirizzo dellassistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

 

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

 

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

 

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sulluso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

 

Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

 

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dellinteressato non sono indicate.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dellinteressato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per uneffettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

 

Art. 89. Casi particolari

 

1. Le disposizioni del presente capo non precludono lapplicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano linteressato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

 

2. Nei casi in cui deve essere accertata lidentità dellinteressato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede lutilizzo.

 

CAPO V – DATI GEN ETICI

 

Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

 

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

 


2. Lautorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nellinformativa ai sensi dellarticolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

 

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere lanonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 91. Dati trattati mediante carte

 

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dellarticolo 3, nellosservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui allarticolo 17.

 

Art. 92. Cartelle cliniche

 

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

 

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dellacclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dallinteressato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

 

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dellarticolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dellinteressato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

 

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sullaccesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dellinteressato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 

Art. 93. Certificato di assistenza al parto

 

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dellarticolo 109.

 

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui allarticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

 

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che questultima sia identificabile.

 

Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

 

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dellarticolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

 

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui allarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

 

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

 

c)  il registro nazionale delle malattie rare di cui allarticolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

 

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

 

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui allarticolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

 

TITOLO VI – ISTRUZIONE

 


CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 95. Dati sensibili e giudiziari

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

 

Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti

 

1. Al fine di agevolare lorientamento, la formazione e linserimento professionale, anche allestero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nellinformativa resa agli interessati ai sensi dellarticolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

 

2. Resta ferma la disposizione di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dellesito degli esami mediante affissione nellalbo dellistituto e di rilascio di diplomi e certificati.

 

TITOLO VII – TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 97. Ambito applicativo

 

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

 

Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

 

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, lordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

 

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

 

c)  per scopi scientifici.

 

Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

 

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

 

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

 

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

 

Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca

 

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

 

2. Resta fermo il diritto dellinteressato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dellarticolo 7, comma 4, lettera a).

 

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

 


CAPO II – TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

 

Art. 101. Modalità di trattamento

 

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli allinteressato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dellarticolo 11.

 

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

 

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dallinteressato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

 

Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

 

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

 

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nellespressione artistica;

 

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui linteressato o chi vi abbia interesse è informato dallutente della prevista diffusione di dati;

 

c)  le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento alluniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

 

Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi

 

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

 

CAPO III – TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

 

Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

 

2. Agli effetti dellapplicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dellinsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare linteressato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

 

Art. 105. Modalità di trattamento

 

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente allinteressato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

 

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti allinteressato, nei modi di cui allarticolo 13 anche in relazione a quanto previsto dallarticolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dallarticolo 6 bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

 

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui allarticolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

 

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, linformativa allinteressato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui allarticolo 106.

 


Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

 

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nellambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

 

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

 

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dellesercizio dei diritti dellinteressato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio dEuropa;

 

c)  linsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare linteressato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

 

d) le garanzie da osservare ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dellinteressato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

 

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

 

f)  le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

 

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui allarticolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire laccesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e lidentificazione non autorizzata degli interessati, allinterconnessione dei sistemi informativi anche nellambito del Sistema statistico nazionale e allinterscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati allestero anche sulla base delle garanzie previste dallarticolo 44,comma 1, lettera a);

 

h) limpegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto dufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

 

Art. 107. Trattamento di dati sensibili

 

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dellinteressato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui allarticolo106 e lautorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dellarticolo 40.

 

Art. 108. Sistema statistico nazionale

 

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dellarticolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, linformativa allinteressato, lesercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dellarticolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

 

Art. 109. Dati statistici relativi allevento della nascita

 

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dallistituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dellinterno e il Garante.

 

Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

 

1. Il consenso dellinteressato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da unespressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dellarticolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dellarticolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dellarticolo 40.

 


2. In caso di esercizio dei diritti dellinteressato ai sensi dellarticolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, laggiornamento, la rettificazione e lintegrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

 

TITOLO VIII – LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per linformativa allinteressato e per leventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui allarticolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

 

Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico

 

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

 

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

 

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

 

b) garantire le pari opportunità;

 

c)  accertare il possesso di particolari requisiti previsti per laccesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dallimpiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

 

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dellequo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

 

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;

 

f)  applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dellinteressato ai sensi dellarticolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

 

g) svolgere attività dirette allaccertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

 

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

 

i)  salvaguardare la vita o lincolumità fisica dellinteressato o di terzi;

 

l) gestire lanagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

 

m)           applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

 

n)           svolgere lattività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

 

o)           valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

 

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire lindividuazione dellinteressato.

 

CAPO II – ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

 


Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

 

1. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

CAPO III – DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

 

Art. 114. Controllo a distanza

 

1. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio

 

1. Nellambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

 

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. CAPO IV – ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

 

Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dellinteressato

 

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nellambito del mandato conferito dallinteressato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dellarticolo 23.

 

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

 

TITOLO IX – SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I – SISTEMI INFORMATIVI

 

Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nellambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti laffidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dellinteressato.

 

Art. 118. Informazioni commerciali

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall articolo 13, comma 5, modalità semplificate per linformativa allinteressato e idonei meccanismi per garantire la qualità e lesattezza dei dati raccolti e comunicati.

 

Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio

 

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui allarticolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dellinteressato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui allarticolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

 

Art. 120. Sinistri

 

1. LIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per laccesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

 


2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

 

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dellarticolo 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.

 

TITOLO X – COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I – SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

 

Art. 121. Servizi interessati

 

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

 

Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dellabbonato o dellutente

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato luso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nellapparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dellutente.

 

2. Il codice di deontologia di cui allarticolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali luso della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dallabbonato a dallutente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dellabbonato e dellutente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dellarticolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

 

Art. 123. Dati relativi al traffico

 

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

 

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per labbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva lulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

 

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se labbonato o lutente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

 

4. Nel fornire linformativa di cui allarticolo 13 il fornitore del servizio informa labbonato o lutente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

 

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dellarticolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dellaccertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare lidentificazione dellincaricato che accede ai dati anche mediante unoperazione di interrogazione automatizzata.

 

6. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, allinterconnessione o alla fatturazione.

 

Art. 124. Fatturazione dettagliata

 

1. Labbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e allora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

 

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare lutente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

 

3. Nella documentazione inviata allabbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

 


4. Nella fatturazione allabbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dellesattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, labbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

 

5. Il Garante, accertata leffettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

 

Art. 125. Identificazione della linea

 

1. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura allutente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Labbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

 

2. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura allabbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione delle chiamate entranti.

 

3. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura allabbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dellidentificazione della linea chiamante è stata eliminata dallutente o abbonato chiamante.

 

4. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura allabbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione della linea collegata allutente chiamante.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti allunione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

 

6. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dellesistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

 

Art. 126. Dati relativi allubicazione

 

1. I dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se lutente o labbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

 

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di questultimo, nonchè sulleventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

 

3. Lutente e labbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi allubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, linterruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

 

4. Il trattamento dei dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dellarticolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare lidentificazione dellincaricato che accede ai dati anche mediante unoperazione di interrogazione automatizzata.

 

Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza

 

1. Labbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dellidentificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. Linefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

 

2. La richiesta formulata per iscritto dallabbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

 

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati allabbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

 

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, linefficacia della soppressione dellidentificazione della linea

 


chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi allubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dellabbonato o dellutente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate demergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata

 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

 

Art. 129. Elenchi di abbonati

 

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dellarticolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso allinclusione negli elenchi e, rispettivamente, allutilizzo dei dati per le finalità di cui allarticolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dellabbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

 

Art. 130. Comunicazioni indesiderate

 

1. Luso di sistemi automatizzati di chiamata senza lintervento di un operatore per linvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dellinteressato.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

 

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

 

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dallinteressato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dellinteressato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e linteressato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Linteressato, al momento della raccolta e in occasione dellinvio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

 

5. É vietato in ogni caso linvio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando lidentità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale linteressato possa esercitare i diritti di cui allarticolo 7.

 

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dellarticolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

 

Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti

 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa labbonato e, ove possibile, lutente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

 

2. Labbonato informa lutente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dellabbonato medesimo.

 

3. Lutente informa laltro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono lascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

 

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)

 

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati.

 


2.  Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

 

3.  Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dellimputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui allarticolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dellimputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dallarticolo 391-quater del codice di procedura penale.

 

4.  Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza lacquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

 

5.  Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo 17, volti anche a:

 

a.  prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui allAllegato B);

 

b.  disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

 

c.  individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, lutilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e allarticolo 7;

 

d.  indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

 



(1) Articolo così sostituito dallarticolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto decreto legge.

 

CAPO II – INTERNET E RETI TELEMATICHE

 

Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui allarticolo 11, anche ai fini delleventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

 

CAPO III – VIDEOSORVEGLIANZA

 

Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa allinteressato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dallarticolo 11.

 

TITOLO XI – LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano unattività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

 

TITOLO XII – GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I – PROFILI GENERALI

 


Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

 

a) effettuato nellesercizio della professione di giornalista e per lesclusivo perseguimento delle relative finalità;

 

b) effettuato dai soggetti iscritti nellelenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

 

c)  temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nellespressione artistica.

 

Art. 137. Disposizioni applicabili

 

1. Ai trattamenti indicati nellarticolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

 

a) allautorizzazione del Garante prevista dallarticolo 26;

 

b) alle garanzie previste dallarticolo 27 per i dati giudiziari;

 

c)  al trasferimento dei dati allestero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

 

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dellinteressato previsto dagli articoli 23 e 26.

 

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui allarticolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui allarticolo 2 e, in particolare, quello dellessenzialità dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

 

Art. 138. Segreto professionale

 

1. In caso di richiesta dellinteressato di conoscere lorigine dei dati personali ai sensi dellarticolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

 

CAPO II – CODICE DI DEONTOLOGIA

 

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

 

1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 ladozione da parte del Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui allarticolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui allarticolo 13.

 

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

 

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

 

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dellarticolo 12.

 

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dellarticolo 143, comma 1 , lettera c).

 

TITOLO XIII – MARKETING DIRETTO
CAPO I – PROFILI GENERALI

 

Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta

 

1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dellinteressato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile leventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

 


PARTE III – TUTELA DELLINTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I – TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

 

Art. 141. Forme di tutela

 

1. Linteressato può rivolgersi al Garante:

 

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dallarticolo142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

 

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

 

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