Direttiva del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale,
- visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato l’8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione, considerando quanto segue:
Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana e un uso accorto delle risorse naturali. Questa politica si basa sul principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione del danno alla fonte, e sul principio “chi inquina paga”.
Secondo il Quinto programma di azione ambientale, lo sviluppo sostenibile richiede cambiamenti nel modo di produzione e consumo. In questo contesto, si evidenzia la necessità di ridurre lo spreco di risorse naturale e prevenire l’inquinamento. Il programma identifica i RAEE come settore da regolare per prevenzione, recupero e smaltimento sicuro.
La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 evidenzia che i rifiuti devono essere riutilizzati o recuperati in materiali o energia quando non possono essere evitati.
GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.
GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.
GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.
Parere del Parlamento del 15 maggio 2001 e decisione del Parlamento del 18 dicembre 2002 e del Consiglio del 16 dicembre 2002.
GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.
Nella risoluzione del 24 febbraio 1997, il Consiglio ha ribadito l’importanza del recupero dei rifiuti per ridurre le quantità da smaltire e preservare le risorse. Ha riconosciuto l’importanza di reimpiego e recupero come opzioni ambientali migliori fino a nuovi sviluppi tecnici.
Nel 1996, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare direttive sui flussi di rifiuti prioritari, inclusi quelli elettronici, basate sulla responsabilità del produttore.
La direttiva 75/442/CEE permette normative specifiche per la gestione dei rifiuti. È essenziale una gestione dei RAEE centralizzata e uniforme a livello comunitario per evitare disparità.
Le quantità di RAEE crescono rapidamente e pongono problemi di gestione per via della presenza di componenti pericolosi. Gli Stati membri devono cooperare per criteri unificati.
Le disposizioni si applicano a tutti i canali di vendita, assicurando parità a livello di obblighi per distributori e produttori.
I RAEE includono apparecchiature ad uso domestico e professionale, nel rispetto delle normative comunitarie su sicurezza e salute.
È prevista una revisione della direttiva sulle batterie contenenti sostanze pericolose.
L’introduzione della responsabilità del produttore incoraggia il design delle apparecchiature per facilitare riciclaggio e riparazione.
Per garantire la sicurezza del personale, i distributori possono rifiutare il ritiro dei RAEE in condizioni specifiche.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la progettazione di AEE che favorisca il riciclaggio e il reimpiego. I produttori non dovrebbero ostacolare il reimpiego con progettazioni specifiche.
La raccolta separata è essenziale per assicurare un trattamento specifico e un alto livello di riciclaggio. I consumatori sono incoraggiati a restituire i RAEE gratuitamente.
Gli Stati membri sono obbligati a ridurre lo smaltimento di RAEE come rifiuti misti e migliorare la raccolta separata. Devono essere creati appositi centri di raccolta.
Un trattamento specifico dei RAEE è essenziale per evitare la dispersione di inquinanti. I centri di trattamento devono conformarsi a norme minime per evitare impatti ambientali negativi.
Il reimpiego dei RAEE e dei loro componenti dovrebbe avere priorità. Tutti i RAEE raccolti devono essere destinati al recupero, garantendo un elevato livello di riciclaggio.
A livello comunitario, devono essere definiti i principi per il finanziamento della gestione dei RAEE. I regimi di finanziamento devono facilitare la raccolta e responsabilità del produttore.
I nuclei domestici dovrebbero restituire i RAEE gratuitamente, con i produttori responsabili del ritiro e smaltimento ecologico. Devono fornire garanzie finanziarie per evitare costi imprevisti alla società.
Tutti i produttori devono condividere i costi storici dei rifiuti in regimi collettivi. Durante un periodo di transizione, i costi di gestione possono essere indicati agli acquirenti su base volontaria.
È cruciale informare gli utenti sull’importanza della raccolta separata e delle potenziali conseguenze ambientali dei RAEE. Le apparecchiature devono essere correttamente marcate.
L’informazione sui componenti è vitale per un trattamento corretto dei RAEE. Gli Stati membri devono assicurarsi che le infrastrutture di ispezione controllino l’esecuzione della direttiva.
Devono essere raccolte informazioni dettagliate sui RAEE per monitorare gli obiettivi e il rispetto della direttiva. Gli Stati membri possono usare accordi per attuare alcune disposizioni.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva stabilisce misure per prevenire la produzione di RAEE e promuovere il loro reimpiego, riciclaggio e recupero, riducendo i rifiuti da smaltire e migliorando le procedure ambientali per tutti gli operatori coinvolti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La direttiva si applica alle AEE delle categorie dell’allegato I A, purché non siano parti di altre apparecchiature non comprese nella direttiva. L’allegato I B elenca i prodotti specifici.
2. Si applica in conformità con la normativa comunitaria su sicurezza e gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse le apparecchiature connesse a interessi di sicurezza essenziali, armi, munizioni e materiale bellico, eccetto prodotti non destinati a fini militari specifici.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della direttiva, si intendono per:
a) “apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “AEE”: apparecchi che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici per funzionare, incluse generazione e misura, progettate per essere utilizzate con determinate tensioni;
b) “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE”: apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti, inclusi componenti e materiali di consumo;
c) “prevenzione”: misure per ridurre impatto ambientale e nocività dei RAEE e componenti;
d) “reimpiego”: operazioni che consentono l’uso continuo dei RAEE o loro componenti;
e) “riciclaggio”: trattamento dei materiali di rifiuto per ripristinare la funzione originaria o altri fini, escluso il recupero energetico;
f) “recupero”: operazioni pertinenti secondo la direttiva;
g) “smaltimento”: operazioni pertinenti secondo la direttiva;
h) “trattamento”: attività successive alla consegna dei RAEE per disinquinamento, smontaggio, e preparazione per smaltimento o recupero;
i) “produttore”: include chiunque fabbrica, rivende o importa apparecchiature elettriche ed elettroniche;
j) “distributore”: chi fornisce AEE nell’ambito di un’attività commerciale;
k) “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: RAEE generati dai nuclei domestici e simili per natura e quantità;
l) “sostanze o preparati pericolosi”: come definiti dalle direttive rilevanti;
m) “accordo finanziario”: qualsiasi contratto relativo a finanziamento, prestito, noleggio, ecc.
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri promuovono un design ecologicamente orientato delle AEE da parte dei produttori, favorendo il reimpiego e riciclaggio. La progettazione non deve ostacolare il reimpiego a meno di benefici ambientali o di sicurezza importanti.
Articolo 5
Raccolta separata
1. Gli Stati membri adottano misure per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti misti, migliorando la raccolta separata.
GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE.
GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE.
2. Per RAEE dai nuclei domestici, devono essere istituiti sistemi per la restituzione gratuita e accessibile. I distributori garantiscono il ritiro di prodotti equivalenti quando forniscono nuovi prodotti.
3. I produttori devono assicurare la raccolta di RAEE non domestici.
4. Gli Stati membri devono trasportare tutti i RAEE raccolti a centri autorizzati, ottimizzando il reimpiego e riciclaggio.
5. Sono previsti obiettivi di raccolta separata di almeno 4 kg per abitante entro il 2008, con nuovi obiettivi da determinare successivamente.
Articolo 6
Trattamento
1. Devono essere istituiti sistemi di trattamento dei RAEE conformi alla normativa comunitaria, utilizzando le migliori tecniche disponibili. Il trattamento deve includere la rimozione di fluidi e il trattamento selettivo conforme all’allegato II.
Gli Stati membri possono stabilire norme di qualità per il trattamento e informare la Commissione.
2. Gli stabilimenti di trattamento devono essere autorizzati dalle autorità competenti.
C’è una deroga all’obbligo di autorizzazione per operazioni di recupero, se garantiti standard minimi.
3. Gli stabilimenti devono rispettare requisiti tecnici per stoccaggio e trattamento.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/29
4. L’autorizzazione deve includere tutte le condizioni necessarie per il rispetto dei requisiti della direttiva.
5. Il trattamento può avvenire al di fuori dell’UE, se conforme alle norme di esportazione dei RAEE.
6. Gli stabilimenti sono incoraggiati ad adottare sistemi di gestione certificati dell’ambiente.
Articolo 7
Recupero
1. Gli Stati membri devono assicurare sistemi di recupero RAEE tramite i produttori. Il reimpiego degli apparecchi interi è prioritario.
2. Obiettivi di recupero e reimpiego/riciclaggio devono essere raggiunti entro il 2006, con specifici target di peso percentuale per diverse categorie di RAEE.
3. I dati sul volume dei RAEE trattati devono essere documentati dai produttori per dimostrare il rispetto degli obiettivi.
4. Nuovi obiettivi di recupero e reimpiego/riciclaggio saranno stabiliti entro il 2008.
5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero e riciclaggio.
Articolo 8
Finanziamento relativo ai RAEE domestici
1. I produttori sono responsabili del finanziamento della gestione ecologica dei RAEE domestici prelevati nei centri di raccolta.
2. Per i prodotti immessi sul mercato dopo agosto 2005, i produttori devono finanziare le operazioni relative ai rifiuti dei propri prodotti.
Articolo 9
Finanziamento dei RAEE non domestici
I produttori sono responsabili del finanziamento della gestione ecologica dei RAEE non domestici immessi sul mercato dopo agosto 2005.
Per i RAEE storici, il finanziamento è a carico dei produttori con possibilità di accordi alternativi.
I produttori devono fornire garanzie finanziarie che assicurino la gestione dei RAEE.
Articolo 10
Informazione degli utenti
1. Gli utenti devono essere informati sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui sistemi disponibili.
2. Gli Stati membri devono promuovere la raccolta dei RAEE dai consumatori.
3. I produttori devono marcare correttamente le apparecchiature per facilitarne la raccolta.
4. Le informazioni possono essere fornite dai produttori e distributori negli opuscoli o punti vendita.
Articolo 11
Informazione per il trattamento
1. I produttori devono fornire informazioni per il riutilizzo e trattamento corretto dei RAEE, dettagliando componenti e materiali.
2. I produttori devono essere identificabili sui dispositivi e marcare la data di immissione sul mercato.
Articolo 12
Informazioni e relazioni
1. Gli Stati membri mantengono un registro dei produttori e raccolgono dati su RAEE immessi sul mercato, raccolti e trattati.
2. Gli Stati devono inviare relazioni sull’attuazione della direttiva ogni tre anni.
Articolo 13
Adattamento al progresso scientifico e tecnico
Le modifiche per adeguare la direttiva al progresso tecnico devono essere adottate dopo consultazioni con le parti interessate.
Articolo 14
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Vengono applicate determinate disposizioni procedurali per il supporto del comitato.
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni della direttiva, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 16
Ispezione e monitoraggio
Devono essere previste misure per verificare la corretta attuazione della direttiva tramite ispezioni e monitoraggio.
Articolo 17
Attuazione
1. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2004 e informare la Commissione.
2. La direttiva può essere recepita tramite accordi con le autorità competenti e i settori economici interessati, entro determinati requisiti.
3. Grecia e Irlanda possono prorogare gli obiettivi di raccolta e recupero a causa di difficoltà infrastrutturali e geografiche.
Articolo 18
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Fatto a Bruxelles il 27 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente
P. COX G. DRYS
GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO I A
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla direttiva:
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (eccetto utensili industriali fissi grandi)
7. Giocattoli e apparecchiature sportive e per il tempo libero
8. Dispositivi medicali (eccetto prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e controllo
10. Distributori automatici
ALLEGATO I B
Elenco di prodotti considerati dalla direttiva, appartenenti alle categorie dell’allegato I A:
- Grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, e lavastoviglie.
- Piccoli elettrodomestici come aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, e frullatori.
- Apparecchiature informatiche come computer, notebook, stampanti, telefoni e fax.
- Apparecchiature di consumo come radio, televisioni, videoregistratori e strumenti musicali.
- Apparecchiature di illuminazione come lampadine fluorescenti e lampade a scarica.
- Strumenti elettrici come trapani e seghe.
- Giocattoli elettrici e apparecchiature sportive elettroniche.
- Dispositivi medicali come apparecchi di radioterapia e ventilatori polmonari.
- Strumenti di monitoraggio come termostati e regolatori di calore.
- Distributori automatici di bevande o prodotti solidi.
ALLEGATO II
Trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE:
- Rimozione di condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio, pile, cartucce di toner, plastica con ritardanti di fiamma bromurati, rifiuti di amianto, tubi catodici, CFC, HCFC, ecc.
- Trattamento dei tubi catodici e apparecchiature contenenti gas con alto potenziale di riscaldamento globale.
- Rimozione di mercurio dalle lampade a scarica.
- Applicazione che non impedisce il reimpiego ecologicamente corretto.
ALLEGATO III
Requisiti tecnici per siti di stoccaggio e trattamento dei RAEE:
- Superfici impermeabili e coperture resistenti alle intemperie per minimizzare impatti ambientali negativi.
- Container adeguati per stoccaggio di rifiuti pericolosi.
ALLEGATO IV
Simbolo per marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche:
Il simbolo per la raccolta separata è un contenitore di spazzatura mobile barrato, per indicare una gestione ecologica.