Il potenziale pericolo generato dall’unione di acqua ed elettricità è ben noto, poiché l’acqua è un eccellente conduttore elettrico. Di conseguenza, i bagni sono indubbiamente tra le zone più pericolose della casa. Pertanto, è fondamentale comprendere e rispettare le normative di sicurezza vigenti, che forniscono linee guida precise per l’installazione degli impianti elettrici.
A seconda della posizione della vasca da bagno o del piatto doccia, sono definite quattro specifiche zone che richiedono l’adesione a regole rigorose.
- ZONA 0 – Comprende l’interno della vasca o del piatto doccia. Per le docce con cabine prefabbricate, tutta l’area interna è considerata zona 0.
- ZONA 1 – Si estende dalla sagoma della vasca o del piatto doccia fino a un’altezza di 2,25 metri dal pavimento.
- ZONA 2 – Si espande orizzontalmente fino a 60 centimetri dal bordo della vasca o del piatto doccia e verticalmente fino a 2,25 metri dal pavimento.
- ZONA 3 – Si estende fino a 2,40 metri dalla zona 2 in orizzontale, mantenendo un’altezza di 2,25 metri dal pavimento.
Qui di seguito sono riportate le rigide normative relative a queste quattro zone. Seguirle è cruciale per garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari.
- ZONA 0 – È vietata l’installazione di qualsiasi tipo di dispositivo o cablaggio elettrico.
- ZONA 1 – Sono consentite solo condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Se la profondità è minore, deve essere assicurato un isolamento speciale. È vietata l’installazione di cassette di derivazione e apparecchi elettrici, comprese le prese a spina da 220 volt.
- ZONA 2 – Si applicano le stesse restrizioni della zona 1. Trovarsi in zona 2 equivale a trovarsi all’interno della vasca o della doccia per quanto riguarda le precauzioni di sicurezza.
- ZONA 3 – Sono ammesse condutture incassate di almeno 5 centimetri. Per profondità minori, è richiesto un isolamento speciale. Non ci sono restrizioni su cassette di derivazione, dispositivi elettrici o prese a spina.
Norme per la sicurezza degli impianti
Le linee guida per la sicurezza degli impianti elettrici sono determinate dalla Legge n. 46 del 1990 e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che costituisce il Testo Unico delle norme edilizie.
- I lavori devono essere eseguiti da imprese abilitate e riconosciute.
- Le imprese autorizzate devono avere un responsabile con qualifiche tecniche adeguate per certificare la conformità degli impianti.
- Alla conclusione dei lavori, l’impresa deve rilasciare una dichiarazione scritta di conformità normativa dell’impianto, da presentare al Comune per il rilascio del certificato di abitabilità.
- Il rilascio del certificato di abitabilità da parte del sindaco richiede la presentazione della suddetta dichiarazione di conformità.
La Legge n. 46 è di particolare importanza per i seguenti articoli:
- Articolo 1 – Definisce l’ambito di applicazione.
- Articolo 2 – Stabilisce i soggetti abilitati.
- Articolo 3 – Specifica i requisiti tecnico-professionali.
- Articolo 7 – Regolamenta l’installazione degli impianti.
- Articolo 9 – Descrive la dichiarazione di conformità.
- Articolo 10 – Delinea le responsabilità del proprietario.
- Articolo 11 – Tratta il certificato di abitabilità e agibilità.
In alcuni casi, è obbligatorio presentare al Comune il progetto dell’impianto elettrico dell’abitazione prima di iniziare i lavori, specialmente se la casa possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Superficie superiore a 400 metri quadri.
- Un impianto di riscaldamento a gas con capacità superiore a 35 kW.
- Un’autorimessa con più di nove posti auto.
- Più di nove box sotterranei.