La combinazione di acqua ed elettricità, come tutti sappiamo, costituisce un potenziale pericolo, essendo l’acqua un ottimo conduttore di elettricità. Pertanto i bagni, da questo punto di vista, sono le zone evidentemente più pericolose della casa. A tal proposito, assumono particolare rilievo le norme esistenti in materia di sicurezza, le quali impongono prescrizioni precise per l’installazione dell’impianto elettrico.
In base alla posizione della vasca da bagno o del piatto doccia si individuano quattro zone dove bisogna rispettare regole tassative.
- ZONA 0 – È il volume interno della vasca o del piatto doccia. Per le docce con cabine prefabbricate, la zona 0 è tutta quella interna.
- ZONA 1 – È la proiezione del contorno della vasca o del piatto doccia fino a un’altezza di 2.25 metri dal pavimento.
- ZONA 2 – Si estende in orizzontale fino a una distanza di 60 centimetri dal bordo della vasca o del piatto doccia. Verticalmente arriva fino a 2.25 metri dal pavimento.
- ZONA 3 – Si estende orizzontalmente fino a 2.40 metri dalla zona 2. Verticalmente arriva fino a 2.25 metri dal pavimento.
Ecco le prescrizioni tassative riguardo alle quattro zone. Per la nostra sicurezza e per quella dei nostri familiari è doveroso tenerne debito conto.
- ZONA 0- È vietata l’installazione di condutture e apparecchi elettrici di qualsiasi natura e tipo.
- ZONA 1- Sono ammesse condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Per profondità inferiori bisogna rispettare un particolare grado di isolamento. Sono vietate le cassette di derivazione. Sono vietati gli apparecchi elettrici e le normali prese a spina a 220 volt.
- ZONA 2 – Valgono le stesse disposizioni della zona 1. Ai fini della sicurezza, quando siamo nella zona 2 è come se fossimo all’interno della vasca o della doccia.
- ZONA 3 – Sono ammesse condutture incassate nelle pareti per almeno 5 centimetri. Per profondità inferiori bisogna rispettare un particolare grado di isolamento. Non vi è alcuna limitazione per le cassette di derivazione, gli apparecchi elettrici e le prese a spina.
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
La legge n. 46 del 1990 Norme per la sicurezza degli impianti e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni in materia edilizia fissano le norme da seguire per l’impianto elettrico generale di casa.
- I lavori devono essere effettuati da imprese abilitate e rìconosciute dallo specifico attestato.
- Le imprese abilitate devono avere un responsabile con idonei requisiti tecnico-professionali che firma la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici.
- L’impresa, al termine dei lavori, dichiara per iscritto che l’impianto è a norma. Questa dichiarazione di conformità va consegnata al Comune, il quale rilascia a sua volta il certificato di abitabilità.
- Il sindaco, per rilasciare il certificato di abitabilità, deve ricevere la copia della dichiarazione di conformità.
Della legge 46, in particolare, sono da osservare re gli articoli:
art. 1 L’ambito di applicazione;
art. 2 I Soggetti abilitati;
art. 3 I requisiti tecnico-professionali;
art. 7 L’installazione degli impianti;
art. 9 La dichiarazione di conformità;
art. 10 Le responsabilità del proprietario;
art. 11 Il certificato di abitabilità e di agibilità;
Perché sia obbligatorio presentare in Comune prima di effettuare i lavori, il progetto dell’impianto elettrico di un’abitazione per uso civile, è sufficiente che la casa abbia almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Una superficie maggiore di 400 metri quadri.
- Una centrale per il riscaldamento a gas di
potenza maggiore di 35 kW. - Un’autorimessa con più di nove posti auto.
- Dei box sotterranei maggiori di nove.