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Raccolta dei rifiuti e privacy

Se da un lato la tutela della privacy si sta diffondendo sempre più, fino a coinvolgere i più diversi ambiti della vita quotidiana dei cittadini, dall’altro, anche la pretesa di certe autorità amministrative di vedere ogni comportamento di tale vita accompagnato dall’evidenziazione della sua nominatività, sta, forse, assumendo aspetti e toni incalzanti e talora inopportuni.

Non deve dunque far meraviglia che il Garante della protezione dei dati personali sia stato chiamato ad occuparsi di tutela dei dati personali anche con riguardo alla raccolta dei rifiuti. La pronuncia del luglio di quest’anno, rappresenta l’epilogo di una questione che già da qualche mese aveva trovato spazio all’interno di alcune amministrazioni comunali per le contestazioni sorte avverso quelle attività e quelle operazioni finalizzate proprio a dare nominatività ai rifiuti; e, più precisamente: l’imposizione dei sacchetti trasparenti per la raccolta porta a porta, l’imposizione di targhette adesive nominative sui sacchetti dei rifiuti, la segnatura dei sacchetti con codici a barre o microchip, le ispezioni del contenuto dei sacchetti, la registrazione ad opera degli addetti alle piattaforme, dei soggetti conferenti, della quantità e del tipo di materiale conferito.

Per quanto l’esito dell’intervento del Garante si presenti già di per sé solo significativo, a leggerlo nella sua completezza (di prescrizione e conseguenze applicative), merita attenzione e considerazione anche l’iter logico-normativo seguito per addivenire a quella conclusione.

In particolare laddove risulta ribadita in maniera chiara e precisa l’individuazione dei principi e degli obiettivi propri di una concreta ed effettiva tutela della privacy. Non da ultimo, infatti, poiché la gestione dei rifiuti urbani è destinata a promuoverne il recupero, il Garante ha ritenuto (come già per altre occasioni) imprescindibile la necessità del bilanciamento tra questo interesse e quello dei soggetti coinvolti, interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza.

E ciò, sia perché non sono rare le ipotesi di conferimento di certi rifiuti “nella fondata aspettativa” che quanto conferito possa essere solo oggetto di controlli proporzionati e preavvertiti, non certo di “indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi”, sia considerando che in detti rifiuti possono confluire anche beni e documenti relativi ad informazioni sensibili, come quelle relative allo stato di salute o politico-religiose.

Si pensi ad esempio ai farmaci ed alle prescrizioni mediche o anche più semplicemente ai rendiconti telefonici con le numerazioni effettuate o ai rendiconti bancari.

COSA DICE IL CODICE

Anche in simile contesto nessuno può esimersi dal rispetto dei principi della tutela dei dati personali.

Neppure i soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, ancorché operatori per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

Proprio a carico dei soggetti pubblici, infatti, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) ha posto, in particolare, l’osservanza ed il rispetto dei seguenti principi:

  • il principio di “necessità”, che esclude o riduce al minimo l’utilizzo dei dati personali quando la finalità pubblica perseguita possa essere conseguita anche senza dati personali o identificativi;
  • il principio di “proporzionalità”, che impone la verifica, per ogni singola fase del trattamento, della pertinenza di quel particolare trattamento effettuato;
  • il principio di “indispensabilità”, per cui i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante dati anonimi o di diversa natura.

IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

In considerazione di quanto sopra ed in applicazione di tali ultimi principi, il provvedimento del Garante è risultato il seguente:

  • I “sacchetti trasparenti”. È stata ritenuta non proporzionata la prescrizione impositiva del loro uso per il caso di raccolta porta a porta, dal momento che chiunque si trovasse a transitare sul pianerottolo o nello spazio antistante l’abitazione sarebbe posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto del sacchetto;
  • Le etichette adesive nominative. È stata ritenuta non proporzionata la prescrizione di una loro applicazione sul contenitore dei rifiuti, soprattutto per i casi di rifiuti conferiti in strada;
  • Le “ispezioni dei sacchetti”. E’ stata censurata la pratica di ispezioni generalizzate al fine di trovare elementi informativi per l’identificazione del conferente, ancorché affidata a soggetti qualificati. Essa è stata, anzi, definita invasiva (laddove non esercitata selettivamente, ovvero nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito in maniera difforme non sia in altro modo identificabile) e ritenuta potenzialmente lesiva della libertà e della segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti.
    Ma non solo. Considerata non risolutiva ai fini perseguiti, perché non sempre permette l’individuazione del conferente attraverso il contenuto, essa è stata ritenuta anche non rispondente ai principi del Codice di protezione e, addirittura, fuorviante ai fini sanzionatori, posto che in forza di quella incertezza identificativa la sanzione eventualmente applicata, di conseguenza, potrebbe risultare erroneamente comminata. E così pure, analogamente, per le sanzioni conseguenti alla violazione del mancato rispetto dell’orario di conferimento;
  • Le registrazioni effettuate presso le piattaforme o ecopiazzole. E’ stato ritenuto lecito il trattamento della registrazione ai soli fini della individuazione della effettiva residenza nel comune del soggetto conferente e della individuazione del rispetto dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori.
    In ogni caso la raccolta di tali dati non può andare esente dalle prescrizioni dell’art. 13 del Codice sull’informativa agli interessati e dalle prescrizioni relative alla conservazione dei dati per il solo periodo necessario allo scopo della raccolta;
  • L’ apposizione di codici a barre o microchip. La prescrizione è stata ritenuta soddisfare i requisiti e le condizioni di riservatezza; sia perché vengono osservate le prescrizioni di identificazione per i soli casi di accertata violazione della prescrizione sulla differenziazione dei rifiuti, sia perché all’apertura del sacchetto gli operatori/ ispettori non possono risalire al soggetto conferente, mentre vi possono risalire, solo dopo l’apertura, i soli soggetti preposti alla applicazione della sanzione, attraverso la decodifica del codice a barre.

note sui diritti e citazioni

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