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La Sicurezza In Tema Di Amianto

Con il D.Lgs n.257 del 25/07/06 è stata data attuazione alla direttiva CE 2003/ 18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, con particolare considerazione alle ipotesi di manutenzione e di rimozione e a quelle di smaltimento e trattamento con bonifica delle aree interessate.
Si tratta di una previsione normativa che amplia il contenuto del D.Lgs 626/94 e pone nuovi obblighi a carico del datore di lavoro. Fermo il principio che vuole tali interventi esclusivamente ad opera delle imprese in linea con i requisiti di legge (art.30 co.4 D.Lgs 22/97), la struttura del decreto prevede gli adempimenti strettamente correlati alle diverse fasi del procedere della organizzazione dei lavori.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro dovrà preoccuparsi della valutazione del rischio, cominciando dalla individuazione della presenza di amianto e prendendo in considerazione le situazioni di dubbio sulla sua presenza negli stessi termini per i quali vi è certezza. Dovrà ipotizzare la natura e il grado dell’esposizione a rischio e prevedere misure preventive, protettive e igieniche, con riguardo alla polvere proveniente dall’amianto e con attenzione ai lavoratori ed all’ambiente esterno, al fine di evitare dispersioni fuori dai luoghi di lavoro.

Alle prescritte misure il datore di lavoro dovrà far seguire dei controlli attraverso la periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Il valore limite sarà pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, da valutarsi con campionamenti effettuati con consultazione dei lavoratori e con periodo di riferimento di otto ore, tramite misurazioni o calcoli con media ponderata.

Per le ipotesi di superamento del valore limite, le misure da adottare dovranno prevedere il coinvolgimento dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

IL PIANO DI LAVORO

C’è poi l’obbligo di predisporre – prima dell’inizio dell’intervento dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – un piano di lavoro da inviare agli organi di vigilanza e da mettere a disposizione dei lavoratori. In tale piano il datore di lavoro dovrà prevedere le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno, documentandole attraverso la raccolta e la dichiarazione di informazioni su quanto costituirà oggetto del suo intervento, con riguardo a: natura e durata dei lavori, luogo e tecniche adottate per la rimozione dell’amianto; caratteristiche delle attrezzature e dei dispositivi per l’attuazione delle misure a protezione dei terzi e dell’ambiente, per le attività di raccolta e smaltimento.

Per il caso di superamento dei valori limite occorrerà anche predisporre le ulteriori misure previste dallo stesso decreto (art. 59 undecies). Il piano dovrà anche contenere informazioni sui dispositivi di protezione individuale e sulla verifica dell’assenza di rischi da esposizione durante tutta la fase di lavoro. Il piano è, però, cosa diversa dalla notifica da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio. In tale caso si tratta di un documento contenente la descrizione, oltre che dell’ubicazione del cantiere e del periodo di lavori previsto, anche dei tipi e quantitativi di amianto; delle attività e dei procedimenti applicati; del numero di lavoratori interessati e delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori. Relativamente a questo adempimento, le variazioni delle condizioni di lavoro tali da comportare un aumento significativo dell’esposizione determineranno l’obbligo di una nuova notifica.

Quanto al resto degli obblighi previsti per il datore di lavoro, merita particolare attenzione il nuovo art. 59 septies, dalla cui formulazione sembra trarsi al suo interno il contenuto minimo per ritenere – quasi in termini di presunzione di legge – ed individuare le misure idonee per ridurre al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore di limite i rischi da esposizione. Si tratta di una serie di misure che vanno dai lavoratori, ai materiali ed ai processi di lavorazione; dalla pulizia dei locali e delle attrezzature allo smaltimento dei materiali contaminati. Smaltimento che distingue tra lo stoccaggio ed il trasporto da effettuarsi in “appositi imballaggi chiusi” e raccolta e rimozione dei rifiuti, sugli imballaggi dei quali dovrà anche essere “apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto”.

Infine, il decreto tratta anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto prima che vengano adibiti alle mansioni, periodicamente una volta ogni tre anni ed al termine dell’attività di esposizione all’amianto. Sul punto, però, un ruolo determinante è chiamato a svolgerlo, ovviamente, il medico competente, per cui si rimanda ad altra sede, più di competenza di tale figura professionale, ogni considerazione al riguardo.

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